Art. 20

Art. 20

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In vigore dal 28 apr 1988
L'individuazione dell'ufficio presso il quale l'uditore è destinato per l'esercizio delle funzioni avviene secondo i criteri predeterminati da parte del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della commissione competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-20