Art. 15
15 / 25Magistrati affidatari
In vigore dal 28 apr 1988
La commissione di cui all' presceglie (sentiti quando occorra i dirigenti dei vari uffici interessati) i magistrati cui affidare, di volta in volta, l'uditore in tirocinio ordinario o "mirato".
Il magistrato affidatario cura che l'uditore assista a tutte le attività giudiziarie compresa la partecipazione alle camere di consiglio.
Se trattasi di magistrato addetto alle udienze penali delle preture, incarica l'uditore di esercitare le funzioni di pubblico ministero, ai sensi dell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario.
In ogni caso affida all'uditore la redazione delle minute di provvedimenti e spiega all'uditore le modifiche eventualmente apportate.
Al termine del periodo di affidamento, il magistrato affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto dall'uditore sotto la sua guida e la trasmette alla commissione di cui all'.
I magistrati affidatari dovranno partecipare, per quanto utile e possibile, alle attività di studio, ricerca, attività pratiche ecc. di cui all'articolo seguente.
Il Consiglio superiore della magistratura potrà organizzare incontri anche per i magistrati affidatari sui problemi dell'affidamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-11;116#art-15