Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo
Art. 8
8 / 33Collegio dei revisori dei conti.
In vigore dal 4 set 1988
- Collegio dei revisori dei conti.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione.
I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.
I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati.
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sulla osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-8