Art. 18 · Personale con incarico a tempo determinato.
Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo

Art. 18

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Personale con incarico a tempo determinato.

In vigore dal 4 set 1988
- Personale con incarico a tempo determinato. A norma dell', penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'istituto può affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico è disposto dal presidente, su proposta dei responsabili delle sezioni e dei servizi o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee alla Amministrazone della pubblica istruzione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avverrà secondo le modalità di cui al precedente , secondo comma.
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