Art. 14 · Il segretario dell'istituto.
Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo

Art. 14

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Il segretario dell'istituto.

In vigore dal 4 set 1988
- Il segretario dell'istituto. Il segretario: - assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'istituto; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e alla attività amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; - predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme cui al successivo gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per le attività amministrativo-contabili dal funzioinario della carriera amministrativa di grado più elevato. Per la verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio direttivo il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un consigliere indicato dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;608#art-sdi-14