Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 5
5 / 42Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 4 set 1988
- Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro che lo presiede, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione.
I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministero della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.
I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili effettuando periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige regolare verbale; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-5