Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Toscana
Art. 4
4 / 42Il presidente
In vigore dal 4 set 1988
- Il presidente
Il presidente è eletto dal consiglio direttvo tra i membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Nelle prime due votazioni è prescritta la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nella successiva votazione è sufficiente la maggiornaza dei votanti.
Il presidente rimane in carica per la durata del consiglio direttivo ed è rieleggibile.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto: sovrintende alle sue attività; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute.
Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso.
Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni.
Stipula in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.
Dispone le spese per le attività previste alla lettera s) del precedente .
Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio.
Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo .
Al presidente fa capo la responsabilità delle pubblicazioni periodiche dell'Istituto e di quelle autorizzate dal consiglio direttivo in conformità alle funzioni dell'Istituto stesso.
Nel caso che il presidente non possa partecipare alla riunione del consiglio direttivo, la riunione è presieduta dal vice presidente o in sua assenza dal consigliere più anziano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-4