Art. 21 · Variazioni di bilancio
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana

Art. 21

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Variazioni di bilancio

In vigore dal 4 set 1988
- Variazioni di bilancio Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilà, nonché in conseguenza di maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre, e vanno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione entro quindici giorni dalla data delle delibere stesse, per l'approvazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-21