Art. 19 · Avanzo o disavanzo di amministrazione
Statuto dell''istituto regionale di ricerca della Toscana

Art. 19

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Avanzo o disavanzo di amministrazione

In vigore dal 4 set 1988
- Avanzo o disavanzo di amministrazione Nel bilancio di previsione, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si rifesce. Al bilancio è allegata una tabella dimostrtiva del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potrà disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante della suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore acceramento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-19