Statuto dell''istituto regionale di rocerca della Toscana
Art. 14
41 / 42Esercizio provvisorio
In vigore dal 4 set 1988
- Esercizio provvisorio
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio dell'anno finanziario, l'Istituto è autorizzato ad eseguire le spese improrogabili entro i limiti di un dodicesimo per ciascun mese degli stanziamenti definitivi del bilancio dell'esercizio precedente.
Tali limiti non si applicano per il pagamento di spese obbligatorie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-12-04;607#art-sdi-14