Art. 13

Art. 13

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In vigore dal 3 nov 1995
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvedono a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti concernenti le funzioni amministrative trasferite o delegate alle province e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dall', ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.

Note all'articolo

  • Il D.lgs. 21 settembre 1995, n.429 ha disposto (con l'art. 5 comma 4) che "Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, si applicano, in quanto compatibili, anche con riferimento alle funzioni amministrative delegate con il presente decreto, intendendosi sostituiti sia il termine di cui all'art. 13 sia la data del 31 dicembre 1988 di cui al secondo comma dell'art. 14 soprarichiamati con la data del 1 gennaio 1996."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;527#art-13