Art. 16
16 / 19In vigore dal 12 gen 1988
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 472, è sostituito dal seguente:
". - Spetta alla regione, in particolare, assumere le iniziative e svolgere le attività dirette a promuovere e sviluppare, sul piano ordinamentale, la cooperazione, l'educazione cooperativa ed a favorire e realizzare studi e ricerche nel settore cooperativo.
Sono di competenza delle province gli interventi di sostegno finanziario, anche ai fini della difesa dell'occupazione, a favore delle società cooperative che svolgono attività nelle materie di competenza provinciale, restando di competenza della regione, in base a quanto disposto dall', n. 9, dello statuto, gli analoghi interventi relativi a società cooperative operanti in altre materie".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-16