Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 12 gen 1988
1. Sono estesi alla regione e alle province, in quanto non ne siano già investite, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni a statuto ordinario con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per esse previsti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-12