Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 12 gen 1988
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che già non spettino per competenza propria o delegata alla regione o alle province, vengono delegate ai predetti enti in applicazione dell' dello statuto speciale. 2. Le funzioni delegate alle regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora riguardino materie comprese negli dello statuto speciale, sono trasferite, rispettivamente, alla regione o alle province autonome per la parte che già non spetti loro per competenza propria. 3. Le funzioni trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle regioni a statuto ordinario, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione o alle province autonome, sono delegate ai predetti enti in relazione alle materie di rispettiva competenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-11-19;526#art-11