Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 1 giu 1989
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissata in L. 1.576.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con contributi degli alunni; 5) con i proventi dei laboratori.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-14;633#art-18