Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 26 nov 1987
1. Il primo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato: "Le forniture, i lavori, le provviste ed i servizi di cui all' debbono, prima che se ne disponga il pagamento, essere sottoposti a collaudo finale, con esclusione di quelli che per loro natura non sono soggetti a collaudo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-10-06;464#art-4