Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 26 nov 1987
1. Il terzo comma dell' del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1985, n. 478, è così modificato: "Sono altresì eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. È consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, ovvero quando l'importo della spesa non superi L. 10.000.000, oltre IVA".
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