Titolo III
Art. 9
9 / 57Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro
In vigore dal 12 feb 1988
Programmazione dell'orario di servizio
ed articolazione dell'orario di lavoro
1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalità di articolazione sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro di ricerca per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti o istituti.
2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, gli accordi decentrati, cui è demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.
3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture.
4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.
5. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.
6. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.
7. L'orario di lavoro è documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.
8. Modalità diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non più di dieci unità lavorative dello stesso ente.
9. Per i periodi di attività svolti al di fuori dei luoghi di lavoro si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilità della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.
10. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall' della legge 29 marzo 1983, n. 93.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-9