Titolo VII
Art. 42
42 / 57Garanzia nelle procedure disciplinari
In vigore dal 12 feb 1988
1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-42