Art. 40 · Attività culturali, ricreative ed assistenziali
Titolo VII

Art. 40

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Attività culturali, ricreative ed assistenziali

In vigore dal 12 feb 1988
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-40