Art. 24 · Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico
Titolo V

Art. 24

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Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico

In vigore dal 12 feb 1988
Disposizioni particolari e transitorie in materia di trattamento economico 1. Gli enti e le istituzioni del comparto, cui con il presente decreto di estende o si conferma il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, come modificato dal comma 2 dell', in attesa del completamento della procedura indicata nel comma 4 del citato , possono, per intanto, con delibera dell'organo competente, attribuire, salvo conguaglio, trattamenti economici temporanei con riferimento ai livelli retributivi preesistenti. 2. Ove la commissione di cui al comma 5 dell' non abbia provveduto, entro il temine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla formulazione delle proposte, gli enti e gli istituti provvederanno ad individuare i profili da ascrivere alle diverse qualifiche attribuendo, in via temporanea e salvo conguaglio, il relativo trattamento economico. Le deliberazioni degli enti ed istituti sono soggette all'approvazione del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. 3. Il trattamento economico del personale assunto ex della legge 20 marzo 1975, n. 70, è rivalutato in rapporto ai miglioramenti economici previsti dal presente accordo.
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