Art. 10 · Orario flessibile
Titolo III

Art. 10

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Orario flessibile

In vigore dal 12 feb 1988
1. L'orario di lavoro ordinario può essere articolato su sei o cinque giorni alla settimana con inizio non anteriore alle ore 7,30, salvo anticipazioni giustificate dalla particolare natura del servizio. 2. Rispetto all'orario ordinario di lavoro, escluso quello prestato in turni, può essere introdotta una flessibilità. 3. In relazione ad esigenze di servizio degli enti o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio dei carichi di lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno. 4. Con la contrattazione decentrata a livello nazionale saranno stabiliti i limiti massimi di concentrazione dell'orario settimanale, della durata continuativa e complessiva della concentrazione, nonché il limite minimo dell'orario di lavoro settimanale da distribuire su almeno cinque giorni nel periodo di riassorbimento del maggior orario di lavoro prestato. 5. Le relative modalità di concentrazione dell'orario di lavoro saranno definite con la contrattazione a livello locale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-28;568#art-10