Art. 7 · Assenze giustificate, senza diritto a compenso
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo I

Art. 7

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Assenze giustificate, senza diritto a compenso

In vigore dal 26 dic 1987
Ferma la durata dell'incarica conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, è giustificata se dovuta a: a) documentata malattia o infortunio; b) gravidanza o puerperio; c) servizio militare o sostitutivo servizio civile; d) gravi e documentati motivi di natura familiare; e) documentata partecipazione ad esami e concorsi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-7