Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo I
Art. 7
7 / 31Assenze giustificate, senza diritto a compenso
In vigore dal 26 dic 1987
Ferma la durata dell'incarica conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, è giustificata se dovuta a:
a) documentata malattia o infortunio;
b) gravidanza o puerperio;
c) servizio militare o sostitutivo servizio civile;
d) gravi e documentati motivi di natura familiare;
e) documentata partecipazione ad esami e concorsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-7