Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo II
Art. 27
27 / 31Aggiornamento professionale obbligatorio
In vigore dal 26 dic 1987
Le regioni annualmente, d'intesa con gli ordini professionali e con i sindacati firmatari, emanano norme generali sui tempi prioritari per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici incaricati.
Stabilite, a livello regionale, le linee di coordinamento e di indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi medesimi.
Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.
In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.
Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al medico compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'.
La mancata, non giustificata, frequenza dei corsi di aggiornamento comporta la decadenza dall'incarico.
È in facoltà della regione riconoscere come utili, ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo, i corsi di formazione permanente organizzati con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso, per la partecipazione ai corsi, ai medici spetta lo stesso trattamento di cui ai commi quarto e quinto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-27