Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo I
Art. 2
2 / 31Graduatorie
In vigore dal 26 dic 1987
Il personale medico necessario per le attività sanitarie di cui all' è tratto dalla graduatoria regionale di cui all' dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-2