Art. 16 · Cessazione e sospensione dell'incarico
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo II

Art. 16

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Cessazione e sospensione dell'incarico

In vigore dal 26 dic 1987
L'incarico confermato può cessare per rinuncia del medico da comunicare all'U.S.L. a mezzo lettera raccomandata A.R. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione. Su specifica richiesta del medico l'U.S.L., valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti. Fatto salvo quanto disposto dall', l'U.S.L. procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato: a) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; b) per sopravvenuta e contestata incompatibilità ai sensi dell'; c) per condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione; d) per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall' in caso di malattia; e) per compimento del 65° anno di età; f) per incapacità psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dall'amministrazione regionale e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facoltà di medicina della città capoluogo della regione o di regione limitrofa. L'incarico è sospeso nel caso di emissione di mandate o ordine di cattura. Nel caso previsto dal quinto comma la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di disciplina di cui all'. L'incarico è altresì sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-16