Art. 14 · Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi
Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei serviziCapo II

Art. 14

14 / 31

Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi

In vigore dal 26 dic 1987
Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi Per mutate ed accertare esigenze di servizio,sentiti i sindacati firmatari del presente accorso, l'U.S.L. può far luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese. In seguito a soppressione del servizio, l'incarico sarà revocato nei confronti del medico che, presso l'U.S.L. vanti la minore anzianità di servizio ai sensi del presente capo II. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente capo II, sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all' nella persona del suo presidente, il quale istituisce e aggiorna lo schedario dei medici confermati, adottando anche le iniziative necessarie a rimuovere eventuali situazioni non regolari sotto il profilo delle incompatibilità e delle limitazioni di orario.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-14