Accordo collettivo nazionale medici addetti alle attività della medicina dei servizi›Capo II
Art. 14
14 / 31Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi
In vigore dal 26 dic 1987
Riduzione di orario e revoca degli incarichi
per soppressione di servizi
Per mutate ed accertare esigenze di servizio,sentiti i sindacati
firmatari del presente accorso, l'U.S.L. può far luogo a
riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese.
In seguito a soppressione del servizio, l'incarico sarà revocato nei confronti del medico che, presso l'U.S.L. vanti la minore
anzianità di servizio ai sensi del presente capo II.
I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente capo II, sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all' nella persona del suo presidente, il quale istituisce e aggiorna lo schedario dei medici confermati, adottando anche le iniziative necessarie a rimuovere eventuali situazioni non regolari sotto il profilo delle incompatibilità e delle limitazioni di orario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;504#art-acn-14