Art. 66
Titolo VI

Art. 66

68 / 71
In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell' sono aggiunti i seguenti commi: "4. Trascorso l'ulteriore termine di quindici giorni senza che si sia raggiunta una ipotesi di accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni trattanti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro della pubblica istruzione. 5. All'intervento delle medesime delegazioni si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 2, non fosse raggiunto l'accordo per le materie demandate alla contrattazione decentrata di livello nazionale e comunque per la negoziazione decentrata territoriale qualora la delegazione di parte pubblica sia presieduta dal Ministro o dal commissario del Governo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-66