Art. 64
Titolo VI

Art. 64

66 / 71
In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell' è aggiunto il seguente comma 4: "4. In assenza di rinnovo contrattuale, entro il 30 giugno 1989, che dovrà provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di anzianità di cui ai commi precedenti verrà incrementata, con decorrenza dal 1 gennaio 1989, di un importo corrispondente al valore delle classi e/o degli scatti secondo il sistema previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, e sulla base dei valori stipendiali di cui al predetto decreto. Al personale assunto in data successiva al 31 dicembre 1986 il predetto importo compete in ragione del numero di mesi maturati dalla data di assunzione del servizio fino al 31 dicembre 1988. Nel caso di passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiori, l'importo stesso compete in ragione del numero di mesi maturati, dalla predetta data del 31 dicembre 1986, nella qualifica o livello di provenienza ed in quelli di nuovo inquadramento, con riferimento al 31 dicembre 1988".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-64