Art. 59
Titolo V

Art. 59

61 / 71
In vigore dal 8 dic 1987
1. Tra gli articoli 75 e 77 è inserito il seguente art. 76 (Riserva): "1. Nei concorsi di accesso alla qualifica di operaio specializzato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni il 40% dei posti è riservato agli operai di seconda categoria, assunti in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-59