Titolo V
Art. 53
55 / 71In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell', tra i commi 1 e 3, è inserito il seguente:
"2. La negoziazione decentrata può articolarsi a livello nazionale per ogni singola azienda o branca di essa e per aree territorialmente delimitate per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili a circoscrizione territoriale, purchè diretti da funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di negoziazione individuate nel presente decreto".
2. Tra i commi 5 e 8 sono inseriti i seguenti:
"6. Se entro il medesimo termine non si sia raggiunta l'ipotesi d'accordo, si farà ricorso all'intervento delle delegazioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, limitando la composizione della delegazione di parte pubblica al Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, ed al Ministro competente e quella sindacale alla delegazione di cui all', comma 1.
7. All'intervento delle medesime delegazioni del comma 6 si farà ricorso nel caso in cui, nei termini di cui al comma 3, non fosse raggiunto l'accordo in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale o a quello che prevede la presidenza del commissario del Governo".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-53