Titolo I
Art. 5
5 / 71In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell' è inserito, tra i commi 1 e 3, il seguente:
"2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-5