Art. 49
Titolo IV

Art. 49

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In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente: "Istituzione 80 bis. - 1. È istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all' ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-49