Titolo IV
Art. 49
51 / 71In vigore dal 8 dic 1987
1. Il testo dell' è il seguente:
"Istituzione 80 bis. - 1. È istituito un livello retributivo 80 bis di L. 11.300.000 annue lorde. I relativi profili professionali saranno determinati dalla commissione di cui all' ed il relativo inquadramento avrà decorrenza dal prossimo triennio contrattuale".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-49