Titolo III
Art. 25
27 / 71In vigore dal 8 dic 1987
1. Il comma 1 dell' è il seguente:
"A) Rapporto di lavoro a tempo determinato.
1. Le assunzioni a tempo determinato si effettueranno, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, mediante graduatorie predisposte dagli enti sulla base di selezioni per prove e/o per titoli. Per i soli profili professionali compresi fra la 1ª e la 4ª qualifica funzionale, l'ente potrà altresì ricorrere alle graduatorie degli uffici di collocamento territorialmente competenti in relazione alla sede di lavoro".
2. Tra i commi 2 e 6 dell' sono inseriti i seguenti:
"3. I servizi prestati nelle stagioni precedenti costituiscono precedenza per la riassunzione ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.
4. Nel caso che si rendano vacanti i posti in pianta organica o si trasformino posti stagionali in posti di ruolo, la precedenza nella copertura degli stessi deve essere riservata agli stagionali di pari profilo professionale secondo i seguenti criteri:
a) in caso di assunzione o selezione già avvenuta attraverso concorso pubblico con prova selettiva attitudinale per il relativo profilo, l'inquadramento avviene attingendo dalle graduatorie dei precedenti concorsi già espletati per il medesimo profilo, cominciando ad utilizzare, a tale fine, la graduatoria più remota non anteriore a tre anni;
b) nel caso di assunzione per chiamata, l'inquadramento deve avvenire previo concorso per titoli e prove selettive attitudinali per il relativo profilo, riservato a coloro che hanno prestato almeno nove mesi di servizio, anche non continuativo, nell'ultimo triennio, nel profilo da ricoprire e purchè siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per tale profilo e non abbiano superato all'atto della prima assunzione i limiti di età richiesti dalla legge.
5. La normativa di cui al punto b) non si applica al personale assunto dalle comunità montane per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta nei settori della difesa del suolo, della bonifica montana ed economia montana per il quale valgono le norme contenute nei rispettivi accordi contrattuali nazionali ai sensi dell' della legge 23 marzo 1983, n. 93".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-25