Art. 21
Titolo II

Art. 21

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In vigore dal 8 dic 1987
1. Dopo l' è inserito il seguente articolo: " (Patronato sindacale). - 1. I dipendenti in servizio ed in quiescenza per l'espletamento di pratiche inerenti le prestazioni previdenziali od assistenziali possono farsi rappresentare davanti agli organi di amministrazione degli enti, dagli istituti di patronato sindacale, ai quali viene riconosciuto il diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-21