Titolo I
Art. 2
2 / 71In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell' sono inseriti, tra i commi 6 e 9, i seguenti:
"7. I risultati dell'indagine sono riassunti, con l'apporto della commissione paritetica, a livello centrale dell'amministrazione e costituiscono la base per la determinazione, da attuare mediante accordi decentrati per unità organica di livello provinciale o di uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale, dei tempi e dei carichi funzionali di lavoro.
8. Per la formulazione di proposte per la determinazione degli organici, da attuare al medesimo livello di negoziazione decentrata indicata nel comma 7, si terrà conto, oltre che delle risultanze delle operazioni di cui al medesimo comma 7, anche delle situazioni specifiche nei singoli uffici, nonché delle diverse figure professionali impegnate, delle figure professionali addette a servizi indivisibili, delle eventuali necessità di professionalità nuove, degli eventuali processi di ristrutturazione delle attività degli uffici, delle eventuali iniziative volte ad offrire nuovi servizi all'utenza, degli effetti del turn-over sulle effettive presenze degli addetti, della programmazione dell'orario di servizio e di apertura al pubblico e di quant'altro ritenuto utile al fine di pervenire ad una appropriata definizione delle necessità organiche degli stessi".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494#art-2