Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali
Art. 5
5 / 20Massimale orario - Limitazioni
In vigore dal 22 nov 1987
L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex art. 47 della legge n. 833/78, ed è espletabile presso più UU.SS.LL.
I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attività non incompatibili ai sensi dell', possono svolgere attività ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attività, non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale.
Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, l'assessorato regionale alla sanità tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale verranno registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna U.S.L. e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.
Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le UU.SS.LL. daranno comunicazione all'assessore regionale alla sanità, indicandone la decorrenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-5