Art. 17 · Indennità di rischio
Accordo collettivo nazionale per la discicplina dei rappporti con i biologi ambulatoriali

Art. 17

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Indennità di rischio

In vigore dal 22 nov 1987
Al professionista convenzionato è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. Non spetta l'indennità di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457#art-acn-17