Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 feb 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, concernente l'elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui all', secondo comma, lettera a) della legge 18 aprile 1962, n. 230; Visto l', sesto comma, secondo inciso, della richiamata legge n. 230/1962, che prevede la possibilità di apportare modifiche all'elenco di cui trattasi; Considerato che la produzione di alimenti vegetali e bevande da parte di aziende conserviere nel periodo dell'anno compreso tra maggio e ottobre postula la necessità di utilizzare contestualmente imballaggi metallici atti alla loro conservazione; Considerato altresì che le lavorazioni connesse alla produzione di detti imballaggi soddisfano, per l'effetto, alla necessità di sostenere e di incrementare i livelli occupazionali in rapporto alle conclamate finalità di flessibilizzazione delle condizioni di impiego e del mercato del lavoro; Valutata, quindi, l'opportunità di integrare il cennato elenco con la previsione del riconoscimento del carattere di stagionalità anche alle lavorazioni concernenti la produzione di imballaggi metallici per alimenti vegetali e bevande; Visto il prescritto parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 18 giugno 1987; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: Il punto 24 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è modificato come segue: "Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 settembre 1987 COSSIGA FORMICA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1987 Registro n. 10 Lavoro, foglio n. 174
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