Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 8 giu 1989
L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;644#art-7