Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 3 dic 1988
Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 757.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i contributi degli alunni. 5) con i proventi dei laboratori e delle officine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;614#art-18