Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 2 dic 1988
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;613#art-9