Art. 5

Art. 5

5 / 19
In vigore dal 29 nov 1988
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni. I periodi di lezione, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-08-05;610#art-5