Art. 7

Art. 7

7 / 9
In vigore dal 15 ago 1987
I valori degli scaglioni di cui all'art. 34 della tariffa vigente sono raddoppiati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-7