Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 ago 1987
Le parole "del valore massimo di L. 5.000.000" di cui al secondo comma dell'art. 17 della tariffa vigente sono sostituite dall'espressione "il cui valore è compreso nel terzo scaglione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-4