Art. 3
3 / 9In vigore dal 15 ago 1987
Le indennità di cui all'art. 15 della tariffa vigente sono triplicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-30;309#art-3