Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della Calabria›Titolo SECONDO
Art. 9
9 / 24Il consiglio direttivo
In vigore dal 4 set 1988
- Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto a norma dell' del
decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419.
Il consiglio direttivo:
1 - elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonché il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31/V/1974, numero 419; può eleggere un vice presidente. 2 - delibera il regolamento interno dell'Istituto;
3 - designa, tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'Ente, i responsabile delle sezioni.
4 - delibera il programma annuale delle attività con l'indicazione delle relative spese;
5 - coordina le attività delle sezioni e dei servizi al fine di un loro armonico e coerente funzionamento;
6 - delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo;
7 - autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali;
8 - formula proposte al Ministero della pubblica istruzione circa il fabbisogno del personale da assegnare all'Istituto ed esprime pareri circa i requisiti e le modalità di assunzione del medesimo e il rinnovo del relativo provvedimento di comando;
9 - può proporre con deliberazione per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro della pubblica istruzione dei propri componenti che siano stati ingiustificatamente assenti per tre volte consecutive;
10 - delibera le modifiche al presente statuto;
11 - richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi;
12 - delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
13 - delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare;
14 - stabilisce la somma che annualmente il presidente è autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici;
15 - determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese;
16 - delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni;
17 - autorizza il presidente a conseguire legati ad accettare eredità o donazioni e ad acquistare immobili;
18 - adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'Istituto.
Le delibere del consiglio diretttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e cioè:
- delibera di approvazione del bilancio di previsione, delle variazioni e del conto consuntivo;
- autorizzazione al presidente a ricevere lasciti, donazioni e ad acquistare immobili;
- radiazione dei crediti;
- eliminazione dagli inventari di oggetti divenuti inservibili;
- investimento di capitali, alienazione di beni immobili, assunzione di mutui ed obbligazioni;
La delibera relativa alle modifiche del presente statuto è approvata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica udito il parere del Consiglio di Stato.
Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo .
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.
Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse.
Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o dal vicepresidente, in caso di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano tra i presenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-25;606#art-asd-9