Art. 10 · Presidente
Allegato Statuto dell'istituto regionale di ricerca della CalabriaTitolo SECONDO

Art. 10

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Presidente

In vigore dal 4 set 1988
- Presidente Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i membri nominati dal Ministro della pubblica istruzione, in prima votazione a maggioranza assoluta dei componenti e, in seconda, a maggioranza relativa dei votanti. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto; sovrintende alle sue attività convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attività previste al punto 14 del precedente . Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni del bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo . Il Presidente, in accordo con il Consiglio direttivo, può autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione. In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice-presidente il quale è eletto dal consiglio direttivo fra i suoi membri con le stesse modalità di votazione di cui al 1o comma del presente articolo.
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