Titolo PRIMO›Capo I
Art. 2
2 / 33Utilizzazione di strutture esterne al Ministero
In vigore dal 13 ago 1987
1. Per l'esercizio delle sue funzioni il Ministero dell'ambiente può inoltre avvalersi, nei casi e nei modi consentiti dalla legge:
a) dei servizi tecnici dello Stato, previa intesa con i Ministri competenti;
b) dei servizi tecnici delle unità sanitarie locali, previa intesa con la regione;
c) della collaborazione degli istituti superiori;
d) della collaborazione degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato;
e) della collaborazione degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale;
f) della collaborazione degli istituti e dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite convenzioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-2