Art. 14 · Servizio affari generali e del personale
Capo IV

Art. 14

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Servizio affari generali e del personale

In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Servizio cura gli affari generali e riservati del Ministero e in particolare la formazione e la gestione dei bilanci, i procedimenti di spesa, l'economato, i contratti, il cerimoniale e le onorificenze, la biblioteca, la pubblicazione del Bollettino ufficiale" del Ministero. 2. Il Servizio provvede all'amministrazione del personale in servizio presso il Ministero, ai relativi concorsi di ammissione e promozione, alle assunzioni obbligatorie, ai passaggi di carriera, al trattamento del personale in quiescenza, alle attività di formazione e aggiornamento professionale e ai rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione in ordine al reclutamento e alla riqualificazione del personale inquadrato. 3. Il Servizio cura la segreteria del consiglio di amministrazione e delle commissioni di disciplina del Ministero. 4. Il Servizio si articola nelle seguenti divisioni: divisione 1ª - affari generali e riservati, avente competenza anche per l'economato, per il cerimoniale e le onorificenze, per la biblioteca e per la pubblicazione del "Bollettino ufficiale" del Ministero; divisione 2ª - bilancio e gestione dei capitoli di spesa di competenza del Servizio; divisione 3ª - contratti e convenzioni, avente anche compiti di collaborazione in materia con gli altri Servizi; divisione 4ª - personale, avente competenza per la gestione del personale in servizio e in quiescenza e per la segreteria del consiglio d'amministrazione e della commissione di disciplina del Ministero. 5. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo amministrativo, con funzioni di direttore, coadiuvato da un dirigente superiore del ruolo amministrativo con funzioni di vicedirettore. A ciascuna delle quattro divisioni è preposto un primo dirigente del ruolo amministrativo. 6. Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio. All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
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